L'incontro svoltosi ieri si è incentrato principalmente sulla lettura del seguente
Art. 2. Contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche 1. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 e' sostituito dal seguente: " Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalita' di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrioeconomico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttivita'. La delibera di cui al precedente periodo e' sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilita' economica e la validita'. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera e'sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilita'con il conto economico ed il rispetto dei principi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata invigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attivita' culturali ed al Ministero delle finanze.".